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LA FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE IN ASSENZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Formazione 04 luglio 2022

Dalla sua pubblicazione nel 2008 il Testo Unico D.lgs. 81/08, in materia di sicurezza e salute nel lavoro, ha subito molte modifiche ed integrazioni. La più recente risale alla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che, ancora una volta, ha introdotto modifiche al TU significative, rimandando nello stesso tempo, come spesso accade, ad atti successivi.

Le nuove disposizioni Introducono e descrivono, ad esempio, le violazioni che comportano la possibilità di sospendere l’attività imprenditoriale. Oppure, la mancanza di formazione ed addestramento, che comportano la sospensione immediata del lavoratore dalla mansione o attività per la quale avrebbe dovuto essere formato e/o abilitato (Circolare n. 3/2021 dell’Ispettorato Naz.le del Lavoro).

Tra le novità più importanti, la ridefinizione delle figure del Datore di lavoro (Ddl) e del Preposto in azienda, che prevede per entrambe le figure nuovi obblighi formativi – ai quali in precedenza il Ddl era esonerato - e maggiore frequenza negli aggiornamenti della formazione.

Sempre la nuova legge 215/2021 rinvia ad un accorpamento, rivisitazione ed aggiornamento degli accordi attuativi tramite l’emanazione di un nuovo Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2022.

 

La scadenza del 30 giugno 2022 è tuttavia decorsa e non vi sono avvisaglie dell’imminente emanazione del nuovo Accordo Stato Regione.

Il mancato avverarsi della previsione, ha scatenato confusione e interpretazioni da parte delle Aziende preoccupate di non adempiere ai nuovi obblighi, considerato il maggiore peso e impegno che la Legge 215/2021 ha attribuito a queste figure in tema di sicurezza e salute nel lavoro.

Si sono viste:

  • Aziende che richiedono già ora la “nuova formazione”, pur nelle more dell’entrata in vigore del nuovo ASR che la dovrà regolamentare,
  • Consulenti che fantasiosamente promuovono già ora, e garantiscono, corsi rispettosi della nuova legge, non si sa sulla base di quali contenuti.

 

Nello specifico, citiamo un recente articolo dell’avv. Rolando Dubini comparso sul portale nazionale Puntosicuro, che ci offre un chiarimento esaustivo:

[…]

Circola in questi giorni una interpretazione, destituita di ogni fondamento giuridico, secondo la quale dal 30 giugno 2022 entrano in vigore le novità sulla formazione dei preposti.

Il 30 giugno 2022 è un termine meramente ordinatorio (= indicativo e NON cogente, non vincolante) dettato esclusivamente per il nuovo Accordo quadro Stato Regioni sulla formazione.

Premesso che di fatto tale termine NON verrà rispettato, ed entro il 30/6 NON ci sarà il nuovo Accordo, tale data non implica in alcun modo l'entrata in vigore di obblighi la cui vigenza è legata al nuovo accordo.

L'obbligo di aggiornamento  biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro  n. 1/2022 [che qui si allega], decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno:

 

"In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. (…)

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 [o data della effettiva emanazione dell'Accordo] in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.”

[…]

In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.

 

P.S. La norma - la Legge di conversione n. 215/2021 - in ogni caso è entrata in vigore il 21.12.2021, e dunque non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l'ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l'aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l'aggiornamento ai preposti. L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023.

 

Ovviamente, nessuno vieta alle Aziende ed ai Ddl di somministrare formazione aggiuntiva, andando oltre i requisiti formativi minimi obbligatori definiti dai vigenti ASR. Non è vietato impartire ai preposti una formazione biennale, purchè venga complessivamente rispettato, o superato in meglio, l’obbligo vigente delle 6 ore di aggiornamento nei 5 anni. Tuttavia, una diversa periodicità e durata della formazione, che un datore di lavoro decida di adottare oggi, anche se si avvicina al nuovo disposto normativo, non può essere considerata conforme alla legge 215/2021, per il semplice motivo che contenuti e modalità della formazione “conforme” non sono ancora stati stabiliti, e lo saranno solo nel momento in cui entrerà in vigore l’atteso nuovo Accordo Stato Regioni. Per lo stesso motivo, sarebbe fuorviante e inesatto (per non dire apertamente difforme) riportare nei programmi e negli attestati della formazione, emessi da ora fino all’emanazione del nuovo ASR, riferimenti ad una presunta aderenza ai contenuti del L. 215/2021. Semplicemente quei “contenuti” non esistono ancora, perché demandati al futuro ASR.

 

E’ per tale ragione, che nell’offerta formativa, nei programmi e negli attestati di SEA Consulenze e Servizi non compare ancora alcun riferimento alla L. 215/2021: non è una mancanza o un omissione, una carenza nei contenuti dei corsi che SEA C.S. propone. Raccomandiamo le Aziende che ci consultano e che si affidano a SEA C.S. per la Formazione, di tenere ben presente questo aspetto. Al più, è possibile inserire tra gli argomenti trattati le novità della L. 215/2021: ma anche in questo caso, essendo solo uno dei molti decreti correttivi che hanno modificato il TU 81/08, di solito tutte le novità sono considerate implicite, altrimenti paradossalmente andrebbero tutte citate. E’ invece certo, che i docenti SEA aggiornano costantemente gli argomenti da trattare in aula, in modo da dare risalto alle novità più recenti.

 

L’unica conseguenza, derivante da una espressa decisione di SEA C.S., è stata quella di rimuovere dall’offerta formativa a catalogo la possibilità di frequentare il corso aggiuntivo Preposto da 8 ore nella forma “embedded”, ovvero parte in e-learning e parte in presenza. Già da qualche mese, l’unico prodotto formativo disponibile è quello che prevede tutte le 8 ore somministrate in presenza presso le nostre aule della sede di Lavis (TN).

 

Per le stesse ragioni, e per fare un altro esempio, nell’offerta formativa di SEA C.S. non è ancora comparso alcun riferimento ai Corsi Antincendio descritti secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, perché la Sua entrata in vigore ed efficacia è prevista a decorrere dal 04 ottobre 2022. Da quella data, i Clienti troveranno i ns. programmi aggiornati ed operativi.

 

Sarà nostra cura continuare a garantire prodotti formativi sempre aggiornati e docenze di qualità. Continueremo ad aggiornare la formazione in base alle nuove disposizioni legali, e in base all’evoluzione della tecnica.

 

In Allegato: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, avente per oggetto, Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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