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LAVORATORI CHE SVOLGONO I COMPITI DI PREPOSTO: QUANDO FARE L’AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA FORMAZIONE?

Sicurezza | Formazione 06 dicembre 2023

Dal 21 dicembre 2023 è in vigore l'obbligo dell'aggiornamento biennale della formazione dei preposti. Nonostante alcuni aspetti della figura del preposto (e non solo) siano rimandati alla pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, occorre ricordare necessariamente come alcuni punti siano già stati definiti con importanti integrazioni nell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

 

Art. 37

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo

 

Il comma 2 dichiara:

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022,

 

Tale nuovo Accordo non è ancora stato emanato.

 

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

 

Finora la scadenza prevista dall’ASR 2011 era quinquennale a far data dalla formazione iniziale aggiuntiva del Preposto. Merita ricordare che, in base all’ASR 2016 ancora in vigore, l’aggiornamento lavoratori e l’aggiornamento preposto sono equivalenti: ovvero, è sufficiente avere svolto l’aggiornamento come lavoratore per avere assolto anche l’obbligo di aggiornamento come preposto (e viceversa).

 

In breve, chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.

Viceversa, chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data.

I futuri aggiornamenti passano così da quinquennali a biennali, ma la scadenza biennale potrebbe sortire i propri effetti già ora.

Riepilogo Scadenze:

Casistica

Scadenza

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023

Scadenza come da data prevista da precedente ASR, essendo entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023

Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione)

Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente

Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021

Fonte: Avv. Rolando Dubini.

 

Tuttavia, non essendo stato ancora emanato il previsto nuovo ASR – che andrà a sostituire quelli in vigore del 2011, 2012 e 2016 -, la durata e contenuti restano quelli indicati dagli Accordi ancora in vigore, con la sola eccezione della nuova periodicità dell’aggiornamento e lo svolgimento della formazione preposto che andrà svolta esclusivamente in modalità “in presenza”, diversamente dalla precedente regolamentazione che consentiva lo svolgimento della formazione iniziale del Preposto in modalità “blended” (parte in presenza e parte in modalità elearning).

L’articolo 37 comma 7-ter rimanda al comma 7 che prevede che tale formazione vada svolta secondo quanto indica al comma 2, ovvero in base ad un ASR che però non è ancora stato adottato.

 

La nostra raccomandazione è di applicare dal 2024 la cadenza biennale per l’aggiornamento dei Preposti, nell’attesa che il previsto ASR indichi esattamente durata e contenuti.

Fonte: Avv. Rolando Dubini

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