Proroga FIR digitale

RENTRI: PROROGATO AL 15 SETTEMBRE L’OBBLIGO DI FORMULARIO DIGITALE

 

La legge di conversione del decreto “Milleproroghe” ha aggiunto al testo del decreto due ulteriori commi, che rendono definitiva l’ipotizzata proroga del FIR digitale: la legge stabilisce che fino al 15 settembre 2026 è sospeso l’obbligo di utilizzo del FIR digitale. Contestualmente sono sospese le eventuali sanzioni per la mancata trasmissione dei dati al RENTRI (esclusivamente per il FIR digitale).

Si potrà procedere quindi, per tutte le tipologie di rifiuti, con la gestione del trasporto mediante formulario cartaceo. L’utente potrà comunque scegliere di gestire il formulario in formato digitale in forma volontaria.

Si segnala inoltre che, mediante la stessa legge di conversione, è stata stabilita la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’entrata in vigore dell’obbligo dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto per poter ottenere l’iscrizione alla cat.5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Riferimento normativo: legge 27 febbraio 2026, n. 26: modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.
Di seguito, gli estratti della Legge nr.26/2026 in vigore dal 1° marzo, riferiti agli argomenti di cui sopra:
All’articolo 13, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

5-quinquies. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.

5-septies. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026”.

articoli correlati

Richiedi informazioni

    Avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali acconsento al loro trattamento. *

    Vuoi cancellare il tuo account?

    Compila il form e noi facciamo il resto.

      Avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali acconsento al loro trattamento. *