Dal marketing della sostenibilità alla sostenibilità supportata da evidenze. Non puoi più limitarti a dire che la tua azienda è "green". E nemmeno che è "etica".

La nuova era della comunicazione verde: la Direttiva EmpCo (UE 2024/825)

Dal marketing della sostenibilità alla sostenibilità supportata da evidenze. Non puoi più limitarti a dire che la tua azienda è “green”. E nemmeno che è “etica”.

 

La disciplina EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition) introduce norme più severe in merito alle comunicazioni commerciali ai consumatori delle performance ambientali di prodotti e servizi, modificando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) per migliorare la trasparenza del sistema e regolamentare i Green Claim, rendendo più stringenti i requisiti per la comunicazione ambientale. 

 

Dal marketing della sostenibilità alla sostenibilità supportata da evidenze. Non puoi più limitarti a dire che la tua azienda è "green". E nemmeno che è "etica".

Scenario normativo e timeline: il Nuovo Codice del Consumo    

Il quadro regolatorio è definito dalla Direttiva (UE) 2024/825, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Tale decreto non introduce solo nuovi obblighi, ma modifica profondamente il Codice del Consumo, garantendo la stabilità operativa solo a chi integra i nuovi protocolli di verifica in ogni touchpoint commerciale (packaging, social, e-commerce, punti vendita).  

Cronoprogramma essenziale per la compliance:  

  • 24 marzo 2026: entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026;  
  • 27 settembre 2026: piena applicabilità delle sanzioni e vigenza definitiva delle modifiche al Codice del Consumo.  

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) eserciterà una vigilanza pervasiva sull’intera catena di comunicazione B2C.  

Per le aziende, “conoscere le scadenze” non è più sufficiente: è necessario mappare i divieti specifici che rendono immediatamente sanzionabile la comunicazione attuale.  

Soggetti interessati

La direttiva si applica alle aziende e brand Business to Consumer (B2C) che operano nell’Unione Europea e che si rivolgono ai consumatori finali, siano essi produttori o rivenditori. 

È quindi rilevante per qualsiasi azienda che: 

  • venda prodotti o servizi nei 27 stati membri dell’UE; 
  • porti sule mercato affermazioni di carattere ambientale sui propri prodotti o servizi;
  • utilizzi etichette, badge o framework di sostenibilità;
  • comunichi le proprie ambizioni di sostenibilità ambientale, rispetto ai prodotti o alle loro performance.

La responsabilità si estende a tutta la catena di comunicazione commerciale, dall’imballaggio del prodotto fino all’etichettatura sullo scaffale, includendo le pagine web dei prodotti e la comunicazione online. 

Cosa si intende per “green claim”? 

La Direttiva definisce il significato di dichiarazione ambientale (“green claim“) oltre a precisare quando un messaggio è considerato ingannevole, includendo aspetti “di sistema” come dichiarazioni su impatti ambientali attuali o futuri, performance future, comparazioni con altri prodotti. 

In particolare, la Direttiva definisce green claim come “qualsiasi messaggio o rappresentazione che affermi o suggerisca che un prodotto o un servizio

  • abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente;
  • sia meno dannoso rispetto ad altri;
  • abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali. ” 

È vietata quindi ogni “asserzione ambientale generica” (Art. 18) come “green”, “ecologico” o “eco-friendly” se non supportata da specifiche fornite in modo chiaro ed evidente sullo stesso mezzo di comunicazione.

Sono vietati inoltre i marchi di sostenibilità non basati su un “sistema di certificazione” (Art. 18), il quale richiede una verifica da parte di terzi indipendenti, criteri trasparenti, pubblici e monitoraggi periodici. Sono fatti salvi i marchi istituiti da autorità pubbliche.   

In conformità all’Art. 23, il concetto di “Green” è ora indissolubilmente legato alla longevità, rendendo vietate pratiche come:  

  • omissione su aggiornamenti software: non informare il consumatore se un aggiornamento software inciderà negativamente sulle prestazioni o sulla durabilità del bene;
  • obsolescenza indotta: introdurre caratteristiche volte a limitare la durata del prodotto;
  • falsa riparabilità: presentare un bene come riparabile (o omettere informazioni sull’Indice di Riparabilità) quando non lo è, o indurre la sostituzione precoce dei materiali di consumo.  

Oltre l’ambiente: claim sociali e l’inganno visivo

La compliance ESG richiede una visione olistica. Il legislatore equipara oggi il rigore tecnico del “sociale” a quello dell’”ambientale”.  

  • social claim: dichiarazioni su “filiera etica”, “benessere animale” o “diritti dei lavoratori” sono soggette allo stesso Onere della Prova delle analisi LCA. Senza evidenze oggettive e documentazione tecnica, tali messaggi costituiscono pratiche ingannevoli;
  • asserzione ambientale implicita: il rischio si estende alla comunicazione emozionale. L’uso di elementi figurativi (foglie, gocce, paesaggi naturali) o codici colore (verde/blu) può costituire un’asserzione implicita. Se la percezione di sostenibilità generata non è supportata da fatti tecnici, l’AGCM interverrà sulla base della percezione del consumatore medio.  

Piano di adeguamento e roadmap operativa

Per trasformare la compliance in valore distintivo, il management deve istituire una governance cross-funzionale tra le aree Marketing, QHSE e Sostenibilità, coinvolgendo, ove presente, anche il Legal.  

  • audit integrato della comunicazione: controllo di packaging, web, social e cataloghi per identificare claim generici o marchi non conformi;
  • costituzione del “Fascicolo Tecnico” (Technical File): la raccolta di evidenze (LCA, EPD, Carbon Footprint) deve essere sistematizzata e pronta per un’eventuale ispezione AGCM. La documentazione precostituita è l’unico scudo legale efficace;
  • protocolli di validazione: ogni nuovo claim deve essere validato tecnicamente prima della diffusione creativa, garantendo che le prestazioni dichiarate corrispondano a dati misurabili.  

Sanzioni e rischio di non conformità   

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) può comminare multe fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo in caso di dichiarazioni di sostenibilità ingannevoli.  

La non conformità può comportare: 

  • sanzioni finanziarie; 
  • rimozione o modifica di indicazioni e prodotti; 
  • aumento del controllo legale e danno reputazionale. 

Supporto strategico: l’offerta di Seaconsulenze

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. agisce come partner tecnico per navigare la complessità della Direttiva EmpCo, minimizzando i rischi e valorizzando l’autenticità del brand.  

Il nostro supporto si articola in:  

  • verifica Integrata dei claim: audit tecnico-legale della comunicazione (Conforme, Da Integrare, Da Modificare, Da Eliminare);
  • EmpCo Technical: supporto all’individuazione degli strumenti per convalidare i claim (Studi LCA, dichiarazioni EPD, Carbon Footprint e certificazioni indipendenti.

 

Se vuoi valutare subito l’applicabilità della Direttiva EmpCo alla tua azienda CLICCA QUI. Alla fine del questionario ti sarà inviato un report con il tuo rischio relativo all’applicazione della normativa EMPCO.

 

🎓Se invece vuoi saperne di più riguardo tutte le novità della Direttiva, iscriviti al nostro webinar gratuito del 09 settembre 2026. Clicca qui sotto per l’iscrizione.

 

ISCRIVITI AL WEBINAR

Di cosa parleremo? Analizzeremo i nuovi obblighi introdotti dalla Direttiva EmpCo, gli impatti sui Green Claims e Social Claims e le azioni concrete che le aziende devono intraprendere per adeguarsi.



🔹 Relatori e relatrici
Erica Ambrosi, Matteo Buffa, Dina Ben Abdelafou, Alessandro Grespi


 

Hai domande o vuoi approfondire le opportunità per la tua azienda?


Il team di Seaconsulenze è a tua disposizione per un confronto personalizzato e senza impegno.

Per informazioni, approfondimenti o per richiedere una consulenza, scrivi a sostenibilita@seaconsulenze.it o inquadra il QR code per fissare una consulenza gratuita.

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La compliance trasforma il rischio regolatorio in un vantaggio competitivo inattaccabile, costruendo un legame di fiducia autentico e resiliente con il mercato.  

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