Direttiva UE 2023/1791
Il quadro normativo italiano di riferimento per le Diagnosi Energetiche, storicamente basato sul D.Lgs. 102/2014, è in fase di profondo aggiornamento a causa della nuova Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica (UE 2023/1791). Questa nuova Direttiva rappresenta il pilastro del Green Deal europeo volto a ridurre i consumi energetici in maniera significativa entro il 2030, basandosi sul principio “Energy Efficiency First”.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023, la Direttiva doveva essere recepita in Italia entro l’11 ottobre 2025. Nonostante il ritardo di recepimento da parte dell’Italia, la prima scadenza vincolante rimane il 11/10/2026.
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Nuove soglie e obblighi per le imprese
La nuova Direttiva cancella il vecchio criterio basato solo sulle dimensioni aziendali, ovvero su fatturato e numero di dipendenti, differenziandole tra Grandi Imprese e PMI. Viene invece introdotto un approccio oggettivo legato unicamente ai consumi energetici effettivi, considerando tutti i vettori energetici utilizzati.
Nello specifico, gli obblighi dettati dalla nuova normativa si articolano ora su tre nuove soglie di consumo, riportate nella seguente tabella:
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Come calcolare il consumo energetico per capire l’intervallo di riferimento
La Direttiva stabilisce che l’obbligo scatta in base alla media dei consumi effettivi degli ultimi tre anni precedenti all’anno di verifica. Quindi per la prima scadenza di ottobre 2026, le aziende dovranno fare riferimento ai consumi energetici medi relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.
Il calcolo deve includere tutti i vettori energetici consumati dall’organizzazione all’interno del proprio perimetro operativo. Dovranno quindi essere sommati:
- energia elettrica (sia prelevata dalla rete che l’eventuale autoconsumo da impianti di autoproduzione interna);
- combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile) usati per il riscaldamento, i processi industriali o la flotta aziendale interna;
- vettori termici acquistati (teleriscaldamento, teleraffrescamento, vapore o acqua calda acquistati da terzi);
- biomasse o altre fonti rinnovabili combuste in sito.
I consumi devono essere convertiti in un’unica unità di misura energetica standard, che, come riportato nella Direttiva Europea, è rappresentata dal Terajoule (TJ).
Per farlo, si utilizzano i Poteri Calorifici Inferiori (PCI) standard o i coefficienti ufficiali (es. ENEA, FIRE, MASE).
Cliccando qui  si riporta una tabella con cui effettuare delle veloci conversioni nell’unità di misura standard, per i principali vettori energetici utilizzati.
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Sanzioni e rischi per le imprese inadempienti
Le aziende che non rispettano gli obblighi e le scadenze introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/1791 rischiano conseguenze pesanti, sia sul piano economico che su quello operativo.
In Italia, il regime sanzionatorio si aggancerà probabilmente a quello storico del D.Lgs. 102/2014 (lo schema di decreto per il recepimento formale della nuova Direttiva ne conferma e inasprisce i termini).
I rischi principali possono distinguersi in:
- Sanzioni amministrative: sulla base di quanto previsto dal precedente decreto, le sanzioni potranno andare dal 4.000 € ai 40.000 € in caso di mancata effettuazione della diagnosi, diagnosi non conforme alle prescrizioni: Sanzioni da 2.000 a 20.000 euro in caso di diagnosi non conforme alle prescrizioni;
- il pagamento delle sanzioni, in ogni caso, non estingue l’obbligo di effettuare la diagnosi;
- esclusione e revoca degli incentivi per le aziende energivore. Il mancato adempimento comporta la perdita delle agevolazioni sulle bollette (CSEA) ed esclusione dai principali meccanismi di incentivazione statale;
- danni commerciali e reputazionali.
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Seaconsulenze è a completa disposizione dei propri clienti per supportarli nella verifica dell’applicabilità dei nuovi obblighi presentati, nella predisposizione di Diagnosi Energetica se non già disponibile e implementare un sistema di gestione dell’energia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001.
Per contattare un/una consulente esperto/a è possibile scrivere a erica.ambrosi@seaconsulenze.it, matteo.buffa@seaconsulenze.it, dina.abdelafou@seaconsulenze.it o alessandro.grespi@seaconsulenze.it.

