Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, principalmente riguardo i cinque punti di seguito:
L’art. 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.
L’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l’art. 23 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 introduce il comma 1-bis che conferma che la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (di cui al comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Per la formazione ed informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori porta da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L’Art. 25 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3.
La disposizione attiene al caso in cui un datore di lavoro si avvale di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.