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Rischio incendio Decreto Ministeriale del 03.09.2021

Sicurezza 05 settembre 2022

Dal 29 Ottobre 2022 verrà abrogato il D.M. del 10.03.1998.

Il decreto si applica alle attività “che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili. L’articolo 3 definisce i “criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio i criteri “semplificati” sono riportati nell’allegato I del medesimo decreto.

Infine l’articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali), indica “per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).

 

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